IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Veduto l'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754; Veduta la legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, che definisce le attribuzioni istituzionali delle regioni in materia di formazione professionale; Veduto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Veduta la legge 15 gennaio 1994, n. 20; Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1970 con il quale sono stati approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali post-qualifica; Veduto il decreto ministeriale 21 aprile 1970 con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi orientativi d'insegnamento relativi ai corsi post-qualifica del settore industriale; Veduto il decreto ministeriale 21 maggio 1970 con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi orientativi d'insegnamento relativi ai corsi post-qualifica del settore agrario; Veduto il decreto ministeriale 22 maggio 1970 con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi orientativi d'insegnamento relativi ai corsi post-qualifica del settore femminile; Veduto il decreto ministeriale 30 giugno 1970 con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi orientativi d'insegnamento relativi ai corsi post-qualifica del settore amministrativo e commerciale; Veduto il decreto ministeriale 2 luglio 1970 con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi orientativi d'insegnamento relativi ai corsi post-qualifica del settore turistico-alberghiero; Veduto il decreto ministeriale 24 aprile 1992; Veduti i decreti ministeriali 7 agosto 1992; Ritenuta la necessita' di modificare i programmi ed orari dei corsi post-qualifica attualmente definiti dai sopracitati decreti ministeriali in coerenza con il rinnovamento dei curricoli dei corsi di qualifica disposti con i citati decreti ministeriali 24 aprile 1992 e 7 agosto 1992; Rilevata la necessita' di realizzare nei corsi post-qualifica un curricolo che integri strettamente finalita' e obbiettivi di carattere formativo generale e professionale di base con finalita' ed obbiettivi di formazione professionale specialistica, ricadenti nella sfera di competenza delle regioni; Vista l'intesa generale siglata in data 16 febbraio 1994 fra il Ministro della pubblica istruzione e la Conferenza dei presidenti delle regioni per la conclusione di accordi regionali e provinciali in materia di integrazione dei sistemi formativi, con particolare riguardo anche al riconoscimento della valenza professionale dei curricoli integrati; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. I corsi post-qualifica degli istituti professionali hanno durata biennale e sono articolati in: area di insegnamenti comuni a tutti i corsi; area di insegnamenti di indirizzo; area di professionalizzazione.