IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
   Veduto l'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
   Veduta  la legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, che definisce le
attribuzioni istituzionali delle regioni  in  materia  di  formazione
professionale;
   Veduto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Veduta la legge 15 gennaio 1994, n. 20;
   Veduto  il  decreto  ministeriale 20 aprile 1970 con il quale sono
stati approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle  materie
comuni a tutti i corsi sperimentali post-qualifica;
   Veduto  il  decreto  ministeriale 21 aprile 1970 con il quale sono
stati approvati gli orari e i  programmi  orientativi  d'insegnamento
relativi ai corsi post-qualifica del settore industriale;
   Veduto  il  decreto  ministeriale 21 maggio 1970 con il quale sono
stati approvati gli orari e i  programmi  orientativi  d'insegnamento
relativi ai corsi post-qualifica del settore agrario;
   Veduto  il  decreto  ministeriale 22 maggio 1970 con il quale sono
stati approvati gli orari e i  programmi  orientativi  d'insegnamento
relativi ai corsi post-qualifica del settore femminile;
   Veduto  il  decreto  ministeriale 30 giugno 1970 con il quale sono
stati approvati gli orari e i  programmi  orientativi  d'insegnamento
relativi   ai  corsi  post-qualifica  del  settore  amministrativo  e
commerciale;
   Veduto il decreto ministeriale 2 luglio 1970  con  il  quale  sono
stati  approvati  gli  orari e i programmi orientativi d'insegnamento
relativi ai corsi post-qualifica del settore turistico-alberghiero;
   Veduto il decreto ministeriale 24 aprile 1992;
   Veduti i decreti ministeriali 7 agosto 1992;
   Ritenuta la necessita' di modificare  i  programmi  ed  orari  dei
corsi  post-qualifica  attualmente  definiti  dai sopracitati decreti
ministeriali in coerenza con il rinnovamento dei curricoli dei  corsi
di  qualifica  disposti  con  i citati decreti ministeriali 24 aprile
1992 e 7 agosto 1992;
   Rilevata la necessita' di realizzare nei corsi  post-qualifica  un
curricolo   che   integri  strettamente  finalita'  e  obbiettivi  di
carattere formativo generale e professionale di base con finalita' ed
obbiettivi di formazione professionale specialistica, ricadenti nella
sfera di competenza delle regioni;
   Vista l'intesa generale siglata in data 16 febbraio  1994  fra  il
Ministro  della  pubblica  istruzione  e la Conferenza dei presidenti
delle regioni per la conclusione di accordi regionali  e  provinciali
in  materia  di  integrazione  dei sistemi formativi, con particolare
riguardo anche al  riconoscimento  della  valenza  professionale  dei
curricoli integrati;
   Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  corsi  post-qualifica degli istituti professionali hanno durata
biennale e sono articolati in:
   area di insegnamenti comuni a tutti i corsi;
   area di insegnamenti di indirizzo;
   area di professionalizzazione.